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  1. L’ 11° comma dell’art. 1129 del c.c. dice chiaramente che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dalla assemblea, la quale decide con le maggioranze indicate per la sua nomina: ovvero, a mente dei co 2° e 4° dell’ art. 1136 del c.c., maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del ...

    • Rappresentanza

      relative all'articolo 1131 Codice Civile. ... 1129 co.11 del...

  2. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    17 dic 2012 · L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario.

  4. 10 gen 2020 · L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

  5. 7 mar 2024 · Codice Civile Articolo 1129. [I]. Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. [II].

  6. Art. 1129. Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore. Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore [Codice civile 1106, 1135, n.1] è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1129. (Nomina e revoca dell'amministratore). Quando i condomini sono piu' di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina e' fatta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di uno o piu' condomini. L'amministratore dura in carica un anno e puo' essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.