Risultati di ricerca
5 lug 2024 · Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto a norma dell'art. 1346 codice civile, nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione.
- Sezione III
616 L'oggetto del contratto, per l'art. 1346 del c.c., deve...
- Sezione III
20 gen 2024 · All’art. 1346 c.c. viene stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
- Chiarastella Gabbanelli
Art. 1346 codice civile: Requisiti. L’oggetto del contratto (1) deve essere possibile, lecito (2), determinato o determinabile (3).
Art. 1346. (Requisiti). L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo II - Dei requisiti del contratto Sezione III - Dell'oggetto del contratto Articolo 1346 - R equisiti. Testo in vigore dal 21.04.1942. L' oggetto (1) del contratto deve essere possibile, lecito, determinato (2) o determinabile.
Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto a norma dell’art. 1346 codice civile, nell’ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l’ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione.
7 mar 2016 · L’articolo 1346 dispone che l’oggetto debba essere: a) lecito, b) possibile, c) determinato o determinabile. La possibilità. L'impossibilità giuridica