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  1. 27 mar 2024 · L'art. 1445 c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo.

  2. Art. 1445 codice civile: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1445. (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi). L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

  4. 10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1445 — Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. L’ annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [ 2652 n. 6 ].

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1445 - Codice Civile: Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi - L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati (1606) a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 785, 1425, 1458, 2377, 2652, 2690).

  6. Art. 1445. L’annullamento che non dipende da incapacità legale [Codice civile 1425] non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede [Codice civile 23, 25, 1415, 1757, 2332], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [Codice civile 2652, n. 6, 2690, n. 3].

  7. Articolo 1445. Vigente al 19/4/1942. L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. « Articolo 1444. Articolo 1446 » Codice Civile > Articolo 1445 - Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi