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  1. 6 lug 2010 · La delegazione si definisce titolata quando il delegato, nel promettere il pagamento al delegatario (ovvero nell'effettuarlo nella delegatio solvendi) esprime una relazione con il rapporto di valuta e/o di provvista. Si definisce invece come pura la delegazione in relazione alla quale fanno difetto questi riferimenti nota1. ...

  2. www.altalex.com › documents › altalexpediaDelegazione - Altalex

    4 ago 2016 · Delegazione pura e delegazione titolata. La delegazione pura rappresenta lo schema legalmente tipico dell'istituto; ricorre quando le parti non fanno riferimento né al rapporto di valuta né...

  3. In questo caso, insieme all'ipotesi in cui non ci riferisca nemmeno al rapporto di valuta, si parla di "delegazione pura". Se, invece, c'è il richiamo ad uno, o ad entrambi, di detti rapporti, si parla di "delegazione titolata".

  4. La delegazione delegazione può essere causale (o titolata) oppure astratta (o pura): nel primo caso il delegato, obbligandosi verso il delegatario, menziona il rapporto di provvista che lo lega al delegante (ad esempio: su invito di A mi obbligo a pagare a lei la somma tot che debbo ad A come prezzo della merce da lui vendutami), oppure ...

    • Delegazione Di Debito
    • Delegazione Di Pagamento
    • Espromissione
    • L’Accollo

    Esistono due forme di delegazione: la delegazione di debitoe la delegazione di pagamento. Nella delegazione di debito (detta anche delegatio promittendi) il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale si impegna ad adempiere l’obbligazione che il primo ha nei confronti del secondo (art. 126...

    La delegazione di pagamento (delegatio solvendi) è la seconda forma della delegazione e consiste in un accordo tra il debitore e un terzo, in forza del quale il primo (delegante) delega il secondo (delegato) ad eseguire il pagamento del debito che questi ha nei confronti del creditore (delegatario). Quindi, la differenza con la prima forma di deleg...

    L’espromissione consiste in un contratto tra creditore e terzo, in forza del quale quest’ultimo (espromittente) si impegna, nei confronti del primo (espromissario) a pagare un preesistente debito dell’obbligato originario (espromesso). E’ disciplinata dall’art. 1272 c.c. Differisce dalla delegazionein quanto l’iniziativa dell’operazione non deriva ...

    L’accollo è un contratto tra il debitore e un terzo, in forza del quale quest’ultimo (accollante) si obbliga nei confronti del primo (accollato) ad assumere il debito di questo nei confronti del suo creditore (accollatario). Norma di riferimento è l’art. 1273 c.c. A differenza degli altri istituti, nell’accollo il soggetto accollante assume come pr...

    • Andrea Saia
  5. 27 mar 2024 · La delegazione di pagamento è un accordo che intercorre solo tra debitore e terzo: pertanto, il terzo è libero di scegliere se obbligarsi o meno verso il creditore. Al delegante, però, è consentito vietare al debitore di obbligarsi se ciò risponde a un suo interesse, come quello di mantenere il potere di revocare la delega ( 1270 c.c.).

  6. Quando la delegazione si riferisce ai rapporti sottostanti, si ha la D. titolata (o causale), quando invece ne prescinde si ha la delegazione pura (o astratta).