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  1. 27 mar 2024 · In tema di impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, l'art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, ma non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, l ...

  2. 10 gen 2020 · In tema di impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, lart. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento, ma non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, l ...

  3. 29 apr 2016 · L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo non satisfattorio di estinzione dell'obbligazione perché il creditore non consegue quanto gli era dovuto.

  4. Art. 1256 codice civile: Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (1), la prestazione diventa (2) impossibile (3). Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento (4).

  5. impossibilità temporanea “protratta”, nei casi stabiliti dal secondo comma dell'art. 1256 c.c., comporta l'applicabilità dell'art. 1463 c.c., a’ sensi del quale “ la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e

  6. 14 ott 2015 · Ossia limpedimento alla prestazione non deve essere di natura temporanea. Infatti l’obbligazione si estingue solo se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore ...

  7. 25 giu 2016 · Tipologie di impossibilità: oggettiva, sopravvenuta, assoluta, totale, definitiva. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa non imputabile al debitore determina l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256).