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  1. regolamento (ce) n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

  2. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

  3. Relazione della commissione al parlamento europeo e al Consiglio Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario: deroghe concesse dagli Stati membri ( COM (2015) 117 final, 11.3.2015). Ultimo aggiornamento: 19.03.2020.

  4. REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 23 ottobre 2007. relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

  5. Il presente regolamento rafforza i diritti dei passeggeri ad un risarcimento in caso di ritardo o soppressione. I passeggeri possono richiedere un compenso minimo pari a: il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 minuti e 119 minuti;

  6. La normativa europea disciplina diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario attraverso il regolamento (CE) n. 1371/2007 e gli Orientamenti interpretativi della Commissione Europea. A decorrere dal 7 giugno 2023 è applicabile il regolamento (UE) 2021/782.

  7. OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION | Regulation (EC) No 1371/2007 - Rail passengers’ rights and obligations