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  1. Nelle scienze politiche, secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi.

  2. Un titolo esecutivo, in diritto, indica un documento che consente di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, persona fisica o giuridica, unitamente all'elemento che dà tale caratteristica al titolo.

  3. Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell'ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce.

  4. Che ha facoltà di eseguire (leggi, disposizioni e sim.): potere e., la funzione o la potestà sovrana, spettante al governo e alla pubblica amministrazione, di svolgere un’attività concreta ed effettiva per il perseguimento dei fini immediati dello stato; anche sostantivato: gli abusi dell’esecutivo, di chi cioè detiene tale potere.

  5. esecutivo. [e-se-cu-tì-vo] agg., s. agg. Che provvede ad attuare quanto è stato stabilito: fase, giunta e.; sentenza e. || mansioni e., quelle di chi esegue quanto è stato deciso dagli altri |...

  6. Diritto. Comitato e. (o e. di un partito) Organo collegiale composto di un numero ristretto di dirigenti, con a capo il segretario generale, incaricato di attuare le direttive stabilite dagli organi deliberanti, dai quali è stato eletto, e di elaborare la politica e dirigere l’attività del partito.

  7. Definiamo come titolo esecutivo una fattispecie, alla quale la legge collega il potere (del singolo) di ottenere dallo stato il compimento dell'esecuzione processuale forzata, e il diritto dello stato di compiere l'esecuzione stessa.