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  1. L'art 1576 del c.c. pone a carico del proprietario l'obbligo di eseguire tutte le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, con l'esclusione degli interventi di piccola manutenzione.

  2. Art. 1576 codice civile: Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie (1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione (2) sono, salvo patto ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1576. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del ...

  4. In tema di locazione, il diritto del conduttore al mantenimento da parte del locatore del buono stato locativo della cosa permane per tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che la prescrizione non decorre fino a che permane l’illecito dal quale sorge l’obbligo della riparazione.

  5. Art. 1576. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

  6. Art. 1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [Codice civile 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [Codice civile 1577, 1621, 2764].

  7. Articolo 1576. Vigente al 19/4/1942. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. « Articolo 1575.