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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1571 Codice Civile. (1) La locazione è il contratto [ 1350 n. 8] col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile (2) per un dato tempo [ 1573, 1574 ], verso un determinato corrispettivo [ 820, 1639, 1803, 2948 n. 3; 180 disp. att.] (3) (4). succ.

  2. Art. 1571 codice civile: Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile (1) per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (2).

  3. 10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1571 — Nozione. La locazione è il contratto [ 1350 n. 8 ] col quale una parte si obbliga a far godere allaltra una cosa mobile o immobile per un dato tempo [ 1573, 1574 ], verso un determinato corrispettivo [ 820, 1639, 1803, 2948 n. 3; 180 disp. att. ]. L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1571. (Nozione). La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

  5. Secondo la definizione legislativa, contenuta all' art. 1571 c.c., la locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo: si tratta, dunque, di un contratto in virtù del quale si assiste ad uno scambio tra la concessione in godimento d...

  6. Dispositivo. Art. 1571. (Nozione). La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Art. precedente. Art. successivo. Articoli correlati nel Codice civile (cc) LIBRO QUARTO. TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI. CAPO VI Della locazione.

  7. Sezione I. Articolo 1571. Vigente al 19/4/1942. La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. « Articolo 1570. Articolo 1572 » Codice Civile > Articolo 1571 - Nozione.