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  1. Dispositivo dell'art. 1583 Codice Civile. Se, nel corso della locazione, la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto (1), il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata [ 1576, 1577, 1584 ]. succ.

  2. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1584 Codice Civile. Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento (1).

  3. 10 gen 2020 · Art. 1584 — Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del ...

  4. Gli artt. 1583 e 1584 c.c. disciplinano due fattispecie diverse che hanno in comune il presupposto della necessità di riparazioni improcrastinabili della cosa locata, ma si differenziano, perché l’una attiene alla privazione temporanea parziale del godimento della cosa locata (artt. 1583 e 1584 primo comma), e la

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  5. Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento ( 1583 ).

  6. Art. 1584 cc - Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.

  7. Articolo 1584 Vigente al 19/4/1942 Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entita' del mancato godimento.