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L'art. 1716 regola il mandato con più mandatari e detta norme di carattere suppletivo, che si applicano solo in mancanza del regolamento convenzionale. Il mandato con pluralità di mandatari si profila diversamente a seconda che i mandatari debbano o non operare congiuntamente.
Ai sensi dell'art. 1716 c.c. in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto ciascun mandatario è abilitato al compimento dell'atto, se la delega non richiede l'azione congiunta.
Art. 1716. (Pluralita' di mandatari). Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte. Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare.
Gennaio 28, 2022 - Art. 1716 - Codice Civile: Pluralità di mandatari - Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte (1730).Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare (2203 ...
10 gen 2020 · Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall’art. 1716, secondo comma, c.c. disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della ...
Art. 1716. (Pluralita' di mandatari). Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte. Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare.
Art. 1716 c.c. (Pluralità di mandatari) Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare.