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  1. 27 mar 2024 · Articolo 1872 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Modi di costituzione. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1872 Codice Civile.

  2. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

  3. Codice civile. (D.P.R. ...) [Aggiornato al ...] Modi di costituzione. Dispositivo. Art. 1872. (Modi di costituzione). La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

  4. 10 gen 2020 · Art. 1872 — Modi di costituzione. La rendita vitalizia può essere costituita [ 1350 n. 10 ] a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla ...

  5. www.altalex.com › documents › codici-altalexCodice Civile - Altalex

    29 gen 2024 · Codice Civile. Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 ...

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1872 - Codice Civile: Modi di costituzione - La rendita vitalizia può essere costituita (1350) a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1861, 2057).La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769, 782) o per testamento (587, 698), e in ...

  7. 27 mar 2024 · Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1882 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo XX - Dell'assicurazione → Sezione I - Disposizioni generali.