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27 mar 2024 · L'art. 1655 del codice civile definisce l’ appalto quale contratto a prestazioni corrispettive con cui una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- Art successivo succ
Cass. civ. n. 19296/2018. Il contratto di subappalto...
- Articolo 1669 Codice Civile
704 Sono rimasti sostanzialmente immutati nell'art. 1669 del...
- Art. 1670 Codice Civile
1670 Mi è apparsa ingiustificata alla norma dell'articolo...
- Art successivo succ
Art. 1655 codice civile: Nozione. Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015. Art. precedente Art. successivo. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (1), il compimento di un’opera o di un servizio verso un ...
27 mar 2024 · In tema di appalto, l'art. 1655 c.c. comma 4 secondo cui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur in assenza di verifica, configura un'ipotesi di ...
Art. 1655. (Nozione). L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
10 gen 2020 · L’ appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [ 2082 ] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
29 nov 2023 · L’appalto, disciplinato dall’art. 1655 c.c., è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, pagato dall’altra (committente).
Art. 1655. (Nozione). L'appalto e' il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.