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  1. 29 lug 2022 · L’ essenzialità della deroga allart 1957 cc in tema di fideiussioni è nota a tutti: in caso di sua validità, infatti, la banca può agire nei confronti del fideiussione senza limiti di tempo (se non quelli di prescrizione del credito).

  2. 23 ott 2023 · In particolare, rilevava come, nell’impugnata sentenza, la Corte territoriale avesse ritenuto non vessatoria/abusiva la deroga all’art. 1957 c.c., prevista all’art. 12 delle condizioni generali di contratto della stipulata fideiussione, laddove la prevista rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all ...

  3. 4 mag 2023 · Infine, la sentenza stabilisce che “Quanto sopra considerato esclude che la clausola contrattuale in deroga dell’art. 1957 cc rientri tra le clausole di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 206/2005” vale a dire quelle ritenute vessatorie dal c.d. Codice del Consumo.

  4. 24 ott 2022 · Viene riconosciuto, difatti, che la clausola derogativa del termine di cui allart. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già...

  5. 11 set 2020 · Con la sentenza in commento (reperibile sul sito www.fideiussioninulle.it sezione documenti e sentenze in ordine cronologico) il Tribunale di Alessandria in tema di fideiussore consumatore stabilisce che: 1) la deroga all’art. 1957 cc costituisce clausole vessatoria.

  6. 12 dic 2022 · Una di queste è la clausola che deroga il primo comma dell’art. 1957 c.c. per il quale “ il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate ”.

  7. 14 nov 2022 · La deroga all’art. 1957 c.c. sottoscritta dal fideiussore consumatore costituisce clausola nulla ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice Consumo.