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  1. 27 mar 2024 · In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., é consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità di un ...

  2. 27 mar 2024 · Il primo comma dell'art. 1372 che riproduce, sostanzialmente, l'art. #1123# del codice del 1865, intende affermare il carattere giuridico del rapporto convenzionale, nei limiti posti all'autonomia delle parti, dall'art. 1322.

  3. 27 mar 2024 · Codice Civile 2023: aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Riforma Cartabia"). (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

  4. 12 nov 2023 · L’art. 1322 del Codice civile disciplina l’autonomia contrattuale che va intesa secondo due accezioni: libertà per le parti di determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge;

    • Chiarastella Gabbanelli
  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1322. (Autonomia contrattuale). Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo ...

  6. In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori.

  7. 10 gen 2020 · Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.