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  1. l'art. 1497 c.c. prevede che qualora la cosa venduta (in questa ipotesi promessa in vendita) difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore (o promittente acquirente) avrà diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art ...

  2. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata (1), il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

  3. 10 gen 2020 · Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1497 - Codice Civile: Mancanza di qualità - Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata (1429), il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 ss.), purché il ...

  5. Art. 1497. (Mancanza di qualita'). Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza ...

  6. Codice Civile > Articolo 1497 - Mancanza di qualita' Libro Quarto. Titolo III. Capo I. Sezione I. § 1. Articolo 1497. Vigente al 19/4/1942.

  7. Codice Civile. REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Gazzetta Ufficiale n.79 del 4-4-1942) Il testo dell'atto viene presentato in versione "vigente" alla data di consultazione, integrato cioè con le modifiche esplicite apportate da altri atti normativi pubblicati precedentemente a tale data.