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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1572 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VI - Della locazione → Sezione I - Disposizioni generali. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni [ 1607] è atto eccedente l'ordinaria amministrazione [ 1350 n. 8, 2643 n. 8].

  2. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Sono altresì atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1).

  3. 6 apr 2020 · Art. 1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono...

  4. Disposizioni generali. Art. 1571. (Nozione). La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato...

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1572 - Codice Civile: Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione - Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione (320, 374, 1108, 1350, 2643, 2923).Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del ...

  6. Dispositivo. Art. 1572. (Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione). Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni e' atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Sono altresi' atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno.

  7. 10 gen 2020 · Art. 1572 — Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione. in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo VI – Della locazione > Sezione I – Disposizioni generali.