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  1. Il locatore deve eseguire le riparazioni necessarie per il godimento del bene da parte del conduttore, eccettuate quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore. Si spiega la classificazione delle riparazioni, le spese di conservazione e di manutenzione delle cose mobili e il divieto di innovazioni.

  2. Il locatore deve eseguire le riparazioni necessarie della cosa locata, eccettuate quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore. Il sito La Legge per tutti spiega il contenuto, il commento e la giurisprudenza di questo articolo del codice civile.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1576. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del ...

  4. Il locatore deve eseguire le riparazioni necessarie e le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione dell'immobile locato, salvo patto contrario. Il conduttore può chiedere il ripristino dei locali per inadempimento del locatore e la risoluzione del contratto per inidoneità.

  5. Il locatore deve mantenere la cosa in buono stato locativo, eccettuando le riparazioni di piccola manutenzione a carico del conduttore. Leggi il testo dell'articolo e il commento online di un esperto in materia.

  6. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. Indice.

  7. Il locatore deve eseguire le riparazioni necessarie della cosa locata, eccettuando quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore. Questo articolo del Codice Civile è vigente al 19/4/1942 e fa parte del Libro Quarto, Titolo III, Capo VI, Sezione I.

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