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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1727 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali. Il mandatario che rinunzia (1) senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante.

  2. Art. 1727 codice civile: Rinunzia del mandatario - La Legge per tutti. Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015. Art. precedente Art. successivo. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il mandatario che rinunzia (1) senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante (2).

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    Art. 1727. (Rinunzia del mandatario). Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

  4. 10 gen 2020 · Art. 1727 — Rinunzia del mandatario. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato [ 1725 ], il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

  5. Dispositivo. Art. 1727. (Rinunzia del mandatario). Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

  6. Art. 1727 cc - Rinunzia del mandatario. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

  7. Art. 1727. Rinunzia del mandatario. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni [Codice civile 1223] al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso [Codice civile 1373, 1725].