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  1. L'art. 1567 contempla anzitutto il patto di esclusiva a favore del somministrante. La clausola funziona qui come un particolare, piu intenso, sviluppo del principio per cui la somministrazione deve istituzionalmente adeguarsi ai bisogni del somministrato, provvedendo appieno al loro soddisfacimento.

  2. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. [V. sub art. 1568].

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1567. (Esclusiva a favore del somministrante). Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  4. 10 gen 2020 · Sebbene nel contratto di somministrazione la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all’altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, abbia un fondamento economico giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale essa costituisce soltanto un me...

  5. Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva ( 1341 2 ) a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può ...

  6. Art. 1567 c.c. (Esclusiva a favore del somministrante) Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. Indice.

  7. Commento e Utilità. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.