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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1478 Codice Civile. Vendita di species. Vendita di cosa altrui è la vendita di species appartenente ad altri. È vendita di cosa altrui anche quella consentita dal rappresentante senza poteri, ovvero dal genitore esercente la patria potestà senza le debite forme autorizzative.

  2. Art. 1478 codice civile: Vendita di cosa altrui. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore (1). Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (2) (3).

  3. 10 gen 2020 · Art. 1478 — Vendita di cosa altrui. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore [ 1476 n. 2 ]. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa [ 171 disp. att. ].

  4. 5 feb 2016 · La vendita di cosa altrui è prevista dagli articoli 1478 e ss. e ricorre quando il venditore trasferisce un diritto che appartiene ad altri. Se al momento del contratto la cosa venduta non era...

  5. Vendita di cosa altrui. Se al momento del contratto ( 1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore ( 1476 ). Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa ( 1479 ).

  6. Art. 1478 c.c. (Vendita di cosa altrui) Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

  7. Art. 1478. Vendita di cosa altrui. Se al momento del contratto [Codice civile 1326] la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore [Codice civile 1476, n. 2].