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27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1482 Codice Civile. Cosa gravata da garanzie reali o da vincoli. Se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali (pegno o ipoteca) o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro (ad es.: trascrizione di precetto immobiliare) non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati, può il ...
Art. 1482 codice civile: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli. Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro (1), non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (2).
L’art. 1482 comma primo c.c., che prevede la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da vincoli o garanzie reali non dichiarati dal venditore e da lui ignorati, è applicabile anche nel caso di promessa unilaterale di vendita, con la conseguenza che il promissario può proporre domanda ...
Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Gazzetta Ufficiale n.79 del 4-4-1942) Il testo dell'atto viene presentato in versione "vigente" alla data di consultazione, integrato cioè con le modifiche esplicite apportate da altri atti normativi pubblicati precedentemente a tale data.
Art. 1482. (Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli). Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
29 gen 2024 · Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 novembre...
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