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  1. L'art. 1567 contempla anzitutto il patto di esclusiva a favore del somministrante. La clausola funziona qui come un particolare, piu intenso, sviluppo del principio per cui la somministrazione deve istituzionalmente adeguarsi ai bisogni del somministrato, provvedendo appieno al loro soddisfacimento.

  2. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. [V. sub art. 1568].

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1567. (Esclusiva a favore del somministrante). Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  4. 10 gen 2020 · Nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui allart. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nelleconomia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere unautonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell’art. 2596 c.c., in ...

  5. Codice CivileLibro IV - Delle obbligazioniTITOLO III - Dei singoli contrattICapo V - della somministraazioneArticolo 1567 - Esclusiva a favore del somministrante Testo in vigore dal 21.04.1942 Se nel...

  6. Articolo 1567 Vigente al 19/4/1942 Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.