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  1. COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 15 settembre 1787 Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi

  2. Costituzione degli Stati Uniti 1787 We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United ...

    • Preambolo
    • Articolo I
    • Articolo II
    • Articolo III
    • Articolo IV
    • Articolo V
    • Articolo Vi
    • Articolo VII
    • Carta Dei Diritti
    • Emendamenti Addizionali

    Noi, il popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d...

    Sezione I

    Tutte le competenze legislative qui previste saranno conferite a un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei rappresentanti.

    Sezione II

    1. La Camera dei rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori dovranno avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell' organo legislativo di quello Stato. 2. Non potrà essere rappresentante chi non abbia raggiunto l'età dì venticinque anni, non sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto. 3. I rappresentanti saranno r...

    Sezione III

    1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti - con mandato di sei anni - dal legislativo statuale e ogni senatore disporrà di un solo voto. 2. In primo luogo, nella riunione che si terrà a seguito della prima elezione, i senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente uguale. I seggi dei senatori della prima classe saranno resi vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto, quelli della terza al...

    Sezione I

    1. Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione - insieme a quella del Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo - avrà luogo secondo le modalità seguenti: 2. Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dal suo organo legislativo, un numero di Elettori, pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; ma né senatori,...

    Sezione II

    1. Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei diversi Stati, quando questa sarà chiamata al servizio effettivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere scritto dei titolari di ciascuno dei Dicasteri dell'esecutivo su ogni argomento inerente ai compiti dei loro rispettivi uffici, e avrà anche facoltà di concedere commutazioni di pena e la grazia per tutte le infrazioni di legge commesse contro gli Stati Uniti, salvo nel cas...

    Sezione III

    Il Presidente informerà di tanto in tanto i membri del Congresso sullo «stato dell'Unione» e raccomanderà alla loro attenzione quelle misure che egli riterrà necessarie e opportune; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa i tempi d'aggiornamento, deciderà egli stesso a quando rinviare la seduta; riceverà gli ambasciatori e altri diplomatici; avrà cura che le leggi siano fedelmente applicate e conferirà l...

    Sezione I

    Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà di quando in quando istituire e organizzare. I giudici sia della Corte Suprema che delle corti di grado inferiore conserveranno la loro carica finché terranno buona condotta, e, ad epoche fisse, riceveranno per i loro servigi un'indennità, che non potrà essere ridotta finché essi rimarranno in carica.

    Sezione II

    1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di common law e di equity che si presenteranno nel quadro della presente Costituzione, nel quadro delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati da essi stipulati o da stipulare in base alle loro competenze, a tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, a tutti i casi relativi all'ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle controver...

    Sezione III

    1. Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver mosso guerra contro di essi, o l'aver appoggiato nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole di tradimento se non su deposizione di due testimoni che siano stati presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando la colpa sia confessata in pubblico processo. 2. Spetterà al Congresso stabilire la pena per tradimento; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare p...

    Sezione I

    In ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere le procedure per attribuire valore legale a tali atti, documenti e procedimenti, nonché gli effetti relativi.

    Sezione II

    1. I cittadini di ogni Stato avranno il diritto di godere negli altri Stati di tutti i privilegi e di tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini. 2. Chiunque, accusato in uno Stato di tradimento, di reato grave o di altro reato, che si sia sottratto alla giustizia e venga trovato in altro Stato, sarà consegnato - su richiesta dell'organo esecutivo dello Stato da cui è fuggito - per essere trasferito nello Stato cui compete la giurisdizione per quel reato. 3. Chi, soggetto a contr...

    Sezione III

    1. Nuovi Stati potranno essere ammessi dal Congresso a far parte dell'Unione, ma non potrà essere costituito uno Stato nuovo entro i confini di qualsiasi Stato già esistente, né potrà essere formato uno Stato dall'unione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso degli organi legislativi degli Stati interessati, nonché del Congresso. 2. Al Congresso sarà attribuito il potere di disporre del territorio o di altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabili...

    Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su richiesta degli organi legislativi dei due terzi degli Stati, convocherà un'assemblea apposita per proporre Emendamenti. In entrambi i casi, gli Emendamenti saranno validi a tutti gli effetti, come parte di questa C...

    1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'adozione di questa Carta costituzionale avranno per gli Stati Uniti, nell'ambito di questa Costituzione, pari valore come nell'ambito della Confederazione. 2. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che seguiranno nel rispetto di questa, e tutti i trattati stipulati o da...

    La ratifica da parte di apposite Assemblee in nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione tra gli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata. Fatto in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre dell'Anno di Nostro Signore mille settecento ottanta sette e dall'Indip...

    I EMENDAMENTO

    Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.

    II EMENDAMENTO

    Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.

    III EMENDAMENTO

    In tempo di pace non potranno acquartierarsi soldati in una casa privata senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, se non secondo modalità che verranno prescritte con legge.

    XI EMENDAMENTO

    Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non si intenderà esteso a qualsivoglia processo, di common law o di equity, iniziato o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da cittadini o sudditi di qualsivoglia Stato straniero.

    XII EMENDAMENTO

    1. Gli Elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno, con voto a scrutinio segreto, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali, almeno, non dovrà essere residente nel loro stesso Stato; essi indicheranno in una scheda il nome della persona per cui votano come Presidente e in una scheda distinta il nome di quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Presidenza e di tutti coloro ch...

  3. La Costituzione degli Stati Uniti d'America è la legge fondamentale degli Stati Uniti d'America. Il testo, che originariamente comprendeva solo sette Articoli, delinea la struttura di governo del Paese.

  4. THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 1787 We the people of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity,

  5. CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA17871 WE THE PEOPLE of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to our-selves and our Posterity, do ordain and estab-

  6. La Costituzione del 1787 emerse dal compromesso politico pragmatico raggiunto dagli stati – grandi e piccoli, “schiavi” e “liberi” –, ma fu anche animata e giustificata dal nuovo ideale politico dell’autogoverno, propugnato da una popolazione eterogenea, distribuita su un vasto territorio.