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  1. Disciplina delle locazioni di immobili urbani. La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.

    • Ambito di applicazione 1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
    • Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.
    • Disdetta del contratto da parte del locatore 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi
    • Convenzione nazionale 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.
  2. 1 gen 2020 · Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

    • Soggetti
    • Inquadramento Dogmatico
    • Riferimenti normativi
    • Regole Generali
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    1) Il locatore è colui che concede il bene in locazione; solitamente, coincide con il proprietario della cosa, ma può anche essere titolare del diritto che consente di trasferire il godimento e la detenzione del bene, si pensi all’usufruttuario. Il bene può rientrare nella comunione legale tra coniugi, in questo caso, la locazione può essere dispos...

    Sotto il profilo della classificazione giuridica, la locazione è un contratto: 1. consensuale, perché si perfeziona con il consenso delle parti e non postula la consegna del bene (come, invece, accade nei contratti reali), 2. ad effetti obbligatori, in quanto genera debiti e crediti, ossia obblighi di comportamento e correlativi diritti, senza tras...

    Come abbiamo visto, la definizione di locazione è contenuta nel codice civile, all’art. 1571 c.c. e seguenti. Tra le altre fonti normative, degne di rilievo si citano: 1. la legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta “legge sull’equo canone”), 2. la legge 9 dicembre 1998 n. 431, 3. il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2017 (recante “Criteri g...

    Durata della locazione

    La locazione può essere: - un contratto a tempo determinato: 1. in questo caso non deve avere una durata superiore a 30 anni (art. 1573 c.c.); 2. se ha durata superiore ai 9 anni, deve essere trascritta, qualora abbia ad oggetto beni immobili (art. 1572, 2643 n. 8 c.c.); Le leggi speciali prevedono una durata prestabilita, non derogabile dalle parti, per i contratti ad uso abitativo e ad uso commerciale.

    Obblighi del locatore

    In estrema sintesi, la legge (art. 1575 c.c.) pone in capo al locatore tre obbligazioni principali: 1) la consegna del bene, al conduttore, in buono stato di manutenzione, 2) il mantenimentodel bene in stato da servire all'uso convenuto, 3) la garanziadel suo pacifico godimento durante la locazione.

    Obblighi del conduttore

    Parimenti, la legge (art. 1587 c.c.) pone in capo al conduttore degli obblighi, in particolare: 1) prendere in consegna la cosa, osservare la diligenza del buon padre di famiglianel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze, 2) dare il corrispettivonei termini convenuti.

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  3. Infatti lart. 3 della legge 431/1998 (legge sulle locazioni abitative) stabilisce che, alla prima scadenza del contratto di locazione 4 + 4, il locatore ha la possibilità di dare disdetta, ma solo per alcuni motivi specifici, indicati dalla norma stessa.

  4. 9 dic 1998 · Spiegazione dell'art. 1 Legge sulle locazioni abitative. In tale disposizione viene definito l'ambito di applicazione della legge de quo rimandando, quanto alla qualificazione delle diverse tipologie di locazione, al successivo art. 2 della Legge sulle locazioni abitative, rispettivamente ai commi 1 e 3.

  5. 15 dic 1998 · Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.