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  1. 27 mar 2024 · Lobbligazione assunta dal cessionario di pagare un prezzo al cedente rende applicabile l’art. 1266 c.c., secondo cui, nell’ipotesi in cui la cessione venga fatta a titolo oneroso, il cedente sarà tenuto ad assumere nei confronti del cessionario la “garanzia della esistenza” del credito ceduto al tempo della cessione ...

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1266. (Obbligo di garanzia del cedente). Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

  3. Art. 1266 codice civile: Obbligo di garanzia del cedente. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione (1). La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio (2).

  4. 10 gen 2020 · Nella cessione di credito, lobbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 c.c. costituisce un’obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui l’effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell’inesistenza, completa o parziale, del ...

  5. Art. 1266 cc - Obbligo di garanzia del cedente. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

  6. www.ilcaso.it › codice_civile › 1266Art. 1266 - ilcaso.it

    Art. 1266. Obbligo di garanzia del cedente. I. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. II.

  7. Art. 1266. Obbligo di garanzia del cedente. Quando la cessione è a titolo oneroso [Codice civile 1260], il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione [Codice civile 1410].