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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1416 Codice Civile. L'articolo in esame regola in maniera definitiva la posizione del creditore del titolare apparente e quella del creditore del simulato alienante, nonché i rapporti tra il primo e il secondo nella esecuzione del bene che ha formato oggetto del contratto simulato.

  2. (1) I creditori del simulato acquirente risultano avvantaggiati dal contratto simulato, dal momento che, per effetto dell’entrata di un bene nel patrimonio del debitore, in virtù dell’atto di acquisto simulato, aumenta la loro garanzia patrimoniale.

  3. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato. Struttura gerarchica per l'articolo 1416 del Codice Civile: Codice Civile

  4. 10 gen 2020 · La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l’allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene.

  5. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato (483 c.p.c.).

  6. Articolo 1416 - Rapporti con i creditori La simulazione non puo'essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  7. Art. 1416. (Rapporti con i creditori). La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.