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27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1487 Codice Civile. I contraenti possono aumentare (1) o diminuire (2) gli effetti della garanzia (3) e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l' evizione derivante da un fatto suo ...
Art. 1487 codice civile: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. I contraenti possono aumentare (1) o diminuire (2) gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione ...
Art. 1487. (Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia). I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo ...
27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1488 Codice Civile. Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l' evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese (1).
Gennaio 28, 2022 - Art. 1487 - Codice Civile: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia - I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (1488, 1490).
10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1487 — Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. Posted at 20:39h in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo I – Della vendita > Sezione I – Disposizioni generali.
Art. 1487. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna [Codice civile 1488].