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  1. Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016) (GU n.188 del 25-07-1969 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero. articolo successivo. Testo in vigore dal: 9-8-1969.

  2. La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere: 1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti; 2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento;

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  3. Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro dei trasporti e della navigazione determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione.

  4. Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento D.P.R. n 1639/68, intitolato "Limitazioni" l’esercizio della pesca subacquea è vietato: a una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentante da bagnanti; a una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e da reti da posta dei pescatori professionisti;

  5. 3 ott 2010 · Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 -Regolamento per l'esecuzione della l. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima (luglio, n. 188).

  6. www.gazzettaufficiale.it › eli › idGazzetta Ufficiale

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639. Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. (GU Serie Generale n.188 del 25-07-1969 - Suppl. Ordinario)

  7. Disciplina della pesca sportiva. La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili. Art. 138. Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.