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  1. Il primo termine è quello decennale, vale a dire che il costruttore è tenuto a garantire la stabilità dell'opera per un periodo di dieci anni. Questo periodo comincia dal giorno nel quale il committente ha preso in consegna l'opera o da quello in cui è divenuta operativa la diffida, nel caso di mora del committente medesimo.

    • I Motivi Del Ricorso
    • La Modifica Della Domanda Processuale Nel Corso Del Giudizio
    • Termine Di Decadenza E Di Prescrizione Ex. Art. 1669 C.C.: decorrenza

    Con il primo motivo, la ricorrente eccepiva la violazione dell'art 342 c.p.c. rilevando l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale censura la sentenza del giudice del gravame per non aver fatto decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. Con il te...

    La Cassazione ritiene meritevole di accoglimento ritenendolo fondato, solo il quinto motivo del ricorso principale affermando che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c.può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa sempre che la domanda così modificata, risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedot...

    Gli ermellini con il quarto motivo di censura, anche se ritenuto infondato e confermando quanto sostenuto dalla Corte territoriale lombarda, disaminano, con dovizia di particolari, gli aspetti afferenti la decadenza e prescrizione dell'art. 1669 c.c. Il Collegio osserva che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi dif...

    • Nicola Frivoli
  2. 18 giu 2019 · I termini dellarticolo 1669 c.c. La norma individua tre distinti termini: 10 anni dal compimento dellopera, quindi è un termine attinente al rapporto sostanziale con il costruttore (termine prescrizionale); 1 anno dalla scoperta del vizio o del difetto per effettuare la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti (termine decadenziale);

  3. 7 mag 2024 · Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 1669 c.c., in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal...

  4. III 08 maggio 2014 n. 9966 Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro ...

  5. Denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c.: ecco quando il termine non decorre dall'acquisizione della perizia di parte (Appello Venezia, sent. 493/19) | Studio Legale Calvello - Avvocato Padova.

  6. 12 mag 2014 · « In tema di garanzia per gravi difetti dellopera ai sensi dellart. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non ...