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  1. 27 mar 2024 · Il destinatario ha diritto di fare accertare (1) a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

  2. 27 mar 2024 · Le disposizioni dei primi tre commi dell'art. 1696 sono convenzionalmente derogabili, tranne il caso in cui la deroga importi una limitazione della responsabilità del vettore per il caso di dolo o colpa grave (art. 1229).

  3. 10 gen 2020 · Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

  4. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dallart. 696 del codice di procedura civile. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

  5. Art. 1697. Accertamento della perdita e dell'avaria. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

  6. 12 feb 2014 · Art. 1697 Accertamento della perdita e dell’avaria. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1197. (Prestazione in luogo dell'adempimento). Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.