Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1703 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali. (1) Il mandato è il contratto col quale una parte (2) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (3) per conto dell'altra ...

  2. Testo aggiornato alla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

  3. Art. 1703 codice civile: Nozione. Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015. Art. precedente Art. successivo. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il mandato è il contratto col quale una parte (1) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (2) per conto dell’altra (3).

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1708 Codice Civile. Il mandato [ 1703] comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento (1). Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente (2) (3). succ.

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1703) Art. 1703. (Nozione). Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga ...

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1703 - Codice Civile: Nozione - Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (778, 1856, 2030, 2032; 78 l. fall.).

  7. Art. 1703. Codice civile. (D.P.R. ...) [Aggiornato al ...] Nozione. Dispositivo. Art. 1703. (Nozione). Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra. Art. precedente. Art. successivo. Articoli correlati nel Codice civile (cc) LIBRO QUARTO. TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI.