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Dispositivo dell'art. 234 bis Codice di procedura penale. Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO TERZO - Prove → Titolo II - Mezzi di prova → Capo VII - Documenti. (1) 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in ...
- Art. 234 codice di procedura penale - Prova documentale
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12 mag 2020 · L’art. 234 c.p.p. ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e quindi anche le sentenze non irrevocabili, delle quali, pure, consente l’acquisizione al processo.
Art. 234-bis - Acquisizione di documenti e dati informatici. 1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare. Rassegna giurisprudenziale.
navigazione ricerca. Art. 234-bis c.p.p. (Acquisizione di documenti e dati informatici) 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare. Indice.
Art. 234 - Prova documentale. 1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2.
Art. 234-bis. Acquisizione di documenti e dati informatici. 1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare. (1)