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27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1487 Codice Civile. Modificazione ed esclusione della garanzia. Attesa la libertà di contrattare, possono i contraenti aumentare o diminuire come meglio credono gli effetti della garanzia e possono anche liberarne del tutto il venditore.
- Articolo 1489 Codice Civile
343 I venditore deve garantire anche la libertà della cosa...
- Vendita di cosa altrui
Ciò posto sul piano civile, dal punto di vista della tutela...
- Art. 1486 Del C.C
Massime relative all'art. 1486 Codice Civile Cass. civ. n....
- Articolo 1489 Codice Civile
La vendita in cui sia stato convenzionalmente modificato il contenuto della garanzia per evizione, esonerandosi il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, dal pagamento di qualsiasi tipo di indennizzo, mantiene il proprio carattere commutativo e non è configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore.
Gennaio 28, 2022 - Art. 1487 - Codice Civile: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia - I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (1488, 1490).
10 gen 2020 · Aggiornato al 1 gennaio 2020. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente. [adrotate group=”7″] Se la soluzione non è qui, contattaci.
Art. 1487. (Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia). I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Articolo 1487 - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi'pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Art. 1487. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna [Codice civile 1488].