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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1256 Codice Civile. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (1), la prestazione diventa (2) impossibile (3) [ 1218, 1463 ]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (4) [ 1219 ].

  2. 10 gen 2020 · Art. 1256 — Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [ 1218, 1463 ]. Se limpossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento [ 1219 ].

  3. L'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva della prestazione, o per impossibilità temporaneaprotratta”, nei casi stabiliti dal secondo comma dell'art. 1256 c.c., comporta l'applicabilità dell'art. 1463 c.c., a’ sensi del quale “ la parte liberata

  4. 29 apr 2016 · Tale concezione, come vedremo, è un presupposto della teoria soggettiva dell'impossibilità. Natura giuridica dell'impossibilità sopravvenuta. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è ...

  5. 14 ott 2015 · La semplice impossibilità temporanea, quando rivesta i caratteri descritti sopra, esclude la responsabilità del debitore per il ritardo nelladempimento, cioè esclude la mora del debitore. Totale. Nel senso che per aversi estinzione dell’obbligazione e liberazione del debitore è necessario inoltre che l’impossibilità riguardi tutta la prestazione.

  6. 27 mar 2024 · La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la ...

  7. LEMMI CORRELATI. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento (artt. 1256 ss. c.c.). Quando la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e questi non sia in mora, l'obbligazione si estingue.