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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1955 Codice Civile. Fondamento e portata della norma. L'articolo in esame contempla un caso di estinzione del rapporto obbligatorio, che è specifico della fideiussione. Esso si verifica quando il creditore, per fatto a lui imputabile, ha messo nella impossibilità il fideiussore di surrogarsi ai diritti di lui.

  2. Art. 1955 codice civile: Liberazione del fideiussore per fatto del creditore. La fideiussione si estingue (1) quando, per fatto del creditore (2), non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

  3. Liberazione del fideiussore per fatto del creditore. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti ( 1949 ), nel pegno ( 2784 ), nelle ipoteche ( 2808, 2869) e nei privilegi ( 2745) del creditore ( 2926 ).

  4. 10 gen 2020 · Ai fini della liberazione del fidejussore, prevista dall’art. 1955 c.c., il fatto pregiudicante la surrogazione del fidejussore stesso, nella garanzia del credito estinto, deve derivare da violazione di un dovere giuridico posto dalla legge o nascente dal contratto.

  5. Articolo 1955 – Liberazione del fideiussore per fatto del creditore. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Autore: Giovanni e Felice Montanaro.

  6. Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti [Codice civile 1949], nel pegno [Codice civile 2784], nelle ipoteche [Codice civile 2808] e nei privilegi [Codice civile 2745] del creditore [Codice civile ...

  7. Articolo 1955 - Liberazione del fideiussore per fatto del creditore La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo'avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti , nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.