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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1567 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo V - Della somministrazione. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura ...

  2. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. [V. sub art. 1568].

  3. 10 gen 2020 · Nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui all’art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nell’economia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere un’autonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell’art. 2596 c.c., in ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1567. (Esclusiva a favore del somministrante). Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  5. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  6. Art. 1567. Esclusiva a favore del somministrante. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva [Codice civile 1341] a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del ...

  7. Articolo 1567 Vigente al 19/4/1942 Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.