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  1. 9 giu 2017 · In caso di «danni per ritardata restituzione» della cosa locata, la norma di cui all'articolo 1591 c.c. ha una struttura simile a quella dell'articolo 1224 c.c., in tema di interessi moratori e, quindi, in tema di danno da ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie.

  2. Art. 1591 codice civile: Danni per ritardata restituzione. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (1).

  3. In caso di «danni per ritardata restituzione» della cosa locata, la norma di cui all’articolo 1591 c.c. ha una struttura simile a quella dell’articolo 1224 c.c., in tema di interessi moratori e, quindi, in tema di danno da ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie.

  4. Art. 1591. Danni per ritardata restituzione. I. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. GIURISPRUDENZA.

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1591. (Danni per ritardata restituzione). Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

  6. 8 dic 2021 · L’ art. 1591 del Codice civile contempla l’ipotesi di danno causato dalla mancata restituzione dell’immobile alla scadenza e dispone che: «Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno». Ci sono, quindi, tre ipotesi:

  7. Articolo 1591 Vigente al 19/4/1942 Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.