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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1372 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo V - Degli effetti del contratto → Sezione I - Disposizioni generali. Il contratto ha forza di legge tra le parti (1).

  2. Art. 1372 codice civile: Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2).

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    Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

  4. A norma dell’art. 1372 c.c., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare mortis causa o per atto fra vivi; pertanto le obbligazioni assunte dal proprietario di un immobile nei confronti di un terzo non si trasferiscono – tranne che siano ...

  5. Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per cause previste dalla legge. Il sito offre il testo dell'articolo, le massime giurisprudenziali e i riferimenti normativi.

  6. Art. 1372 del Codice Civile. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

  7. Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1372 - Efficacia del contratto . Testo in vigore dal 21.04.1942. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (1) o per cause ammesse ...