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  1. 27 mar 2024 · Articolo 1374 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Integrazione del contratto. Dispositivo. Spiegazione. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1374 Codice Civile.

  2. Art. 1374 codice civile: Integrazione del contratto. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge (1), o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1374. (Integrazione del contratto). Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.

  4. Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1374 - Integrazione del contratto. Testo in vigore dal 21.04.1942

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1374 - Codice Civile: Integrazione del contratto - Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (2187; 8 prel.) e l'equità (1340, 1367 ss., 2154).

  6. 10 gen 2020 · Lart. 1374 c.c. trova applicazione soltanto in sede di integrazione degli effetti di una già manifestata volontà negoziale. Siffatta funzione integrativa non modifica il contratto, con l’aggiungere ad esso qualcosa, in quanto le ulteriori conseguenze, che se ne fanno derivare secondo la legge, gli usi e l’equità ...

  7. 11 apr 2017 · L’integrazione del contratto ex art 1374 cc. in Giuricivile, 2017, 4 (ISSN 2532-201X) Di. Andrea Saia. - 11 Aprile 2017. Per integrazione del contratto si intende l’inserimento, nello stesso, di regole che non sono state previste dalle parti e che hanno titolo in fonti esterne all’accordo dei contraenti.