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27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1777 Codice Civile Legittimazione al deposito Per la validità del deposito, è irrilevante la situazione giuridica del depositante rispetto alla cosa depositata.
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [ 1836 ].
Art. 1777 codice civile: Persona a cui deve essere restituita la cosa. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante (1) provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa ...
Persona a cui deve essere restituita la cosa. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla ( 1188, 1836 ), e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario ( 1773, 1778, 1779 ).
Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo III - Dei singoli contratti Capo XII - Del deposito Sezione I - Del deposito in generale Articol o 1777 - Persona a cui deve essere restituita la cosa. In vigore dal 21.04.1942
Art. 1777. (Persona a cui deve essere restituita la cosa). Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Articolo 1777. Vigente al 19/4/1942. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante provi di esserne proprietario.