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  1. 27 mar 2024 · L’obbligazione assunta dal cessionario di pagare un prezzo al cedente rende applicabile l’art. 1266 c.c., secondo cui, nell’ipotesi in cui la cessione venga fatta a titolo oneroso, il cedente sarà tenuto ad assumere nei confronti del cessionario la “garanzia della esistenza” del credito ceduto al tempo della cessione ...

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1266. (Obbligo di garanzia del cedente). Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

  3. Art. 1266 codice civile: Obbligo di garanzia del cedente. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione (1). La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio (2).

  4. 10 gen 2020 · Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione [ 1410 ]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

  5. Art. 1266 cc - Obbligo di garanzia del cedente. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

  6. Art. 1266 c.c. (Obbligo di garanzia del cedente) Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi ...

  7. Gennaio 28, 2022 - Art. 1266 - Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente - Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione (1410).