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  1. L’art. 1339 del Codice Civile disciplina l’inserzione automatica di clausole nei contratti. Secondo questa disposizione, le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge o da norme corporative sono inseriti di diritto nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti ( art. 1419 ).

  2. Linserzione automatica di clausole, prevista dall’art. 1339 c.c., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dallart. 41 Cost. di cui è espressione l’autonomia privata; e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso ...

  3. 31 dic 2023 · All’ art. 1339 c.c. viene stabilito che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, vengono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. non perderti questo articolo.

  4. Art. 1339 cc - Inserzione automatica di clausole. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (1), sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

  5. Art. 1339 c.c. (Inserzione automatica di clausole) Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

  6. Art. 1339. Inserzione automatica di clausole. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [Codice civile 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936].

  7. Codice Civile > Articolo 1339 - Inserzione automatica di clausole. Libro Quarto. Titolo II. Capo II. Sezione I. Articolo 1339. Vigente al 19/4/1942. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.