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  1. 20 gen 2024 · Art. 1346 c.c. “Requisiti”: commento e spiegazione semplice. All’art. 1346 c.c. viene stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. A cura di Chiarastella Gabbanelli. L’articolo 1346 del Codice Civile, rubricato “ Requisiti ”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni ...

  2. 7 mar 2016 · L'oggetto come bene. Il termine oggetto, nell'uso comune, richiama quello di cosa. Il codice del 1865 riferiva l'oggetto del contratto ai beni che venivano contrattati. L'articolo 1116 diceva ...

  3. Ai sensi dell’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.

  4. www.avvocato.it › codice-civile-libro-quarto-titolo-ii-capo-ii-sezione-iii-art1346Art. 1346 — Requisiti — Avvocato.it

    10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1346 — Requisiti. Posted at 20:55h in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo II – Dei requisiti del contratto > Sezione III – Dell’oggetto del contratto.

  5. Art. 1346 c.c. (Requisiti) L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

  6. Art. 1346 cc - Requisiti. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088. Leggi altri articoli in: Titolo II - Dei contratti in generale (artt. 1321-1469 bis) Servizio a pagamentoImmediato e Riservato.

  7. Codice Civile > Articolo 1346 - Requisiti. Libro Quarto. Titolo II. Capo II. Sezione III. Articolo 1346. Vigente al 19/4/1942. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. « Articolo 1345. Articolo 1347 » Codice Civile > Articolo 1346 - Requisiti.