Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1384 Codice Civile. Le due regole contenute nell'art. 1384; a quali casi si applichino. L'art. 1384 contiene due regole assai diverse tra loro; una, che prevede la riduzione della clausola penale per parziale esecuzione, l'altra, che prevede la riduzione per ammontare manifestamente eccessivo.

  2. Il creditore può ridurre la penale prevista in un contratto, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo. Il giudice deve valutare l'efficacia del diritto all'esecuzione della prestazione principale e il creditore conserva il diritto all'esecuzione della penale, ma solo in luogo del pagamento della penale.

  3. 10 gen 2020 · La norma dell’art. 1384 c.c. — che attribuisce al giudice il potere di diminuire equamente la penale — non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente più debole dallo strapotere del più forte, bensì mira alla tutela e ricostruzione dell’equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o ...

  4. 8 ott 2020 · Gennaio 28, 2022 - Art. 1384 - Codice Civile: Riduzione della penale - La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse (1174, 1255, 1256, 1322, 1379, 1411, 1421, 1457, 1464 ...

  5. 9 lug 2013 · Art. 1384. Riduzione della penale. La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è ...

    • Sara De Marco
  6. In tema di clausola penale, il potere di riduzione a equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per...

  7. Art. 1384. (Riduzione della penale). La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.