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    relativo a: 1393 codice ordinamento militare

Risultati di ricerca

  1. Art. 1398 Codice Ordinamento Militare - Procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: dalla conoscenza dell'infrazione; ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; (2) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale; (2) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di ...

  2. DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 , n. 66. Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (Gazzetta Ufficiale n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) LIBRO PRIMO. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI. TITOLO IDISPOSIZIONI PRELIMINARI. TITOLO IICONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA. TITOLO III AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. CAPO IMINISTRO DELLA DIFESA.

  3. 15 giu 2016 · Articolo 1392 Codice dell'Ordinamento Militare. ... salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'art. 1393 n. 1, ...

  4. 13 ago 2015 · Art. 15 Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate 1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).

  5. Le novità introdotte in materia di giudizio disciplinare dalla legge ” Madia” ( l.124/2015) dei militari sottoposti a processo penale sono di particolare significatività applicandosi anche per gli appartenenti alla FF.AA. la c.d. ” legge Brunetta” 1) rispetto alla precedente formulazione dell’art. 1393 del TUOM il giudizio disciplinare non è sospeso in caso di imputazione […]

  6. 15 mar 2010 · CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - Art. 1393 Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni ...

  7. 12 ott 2021 · L’articolo 1393 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce oggi infatti che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

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