Il Codice dell’ordinamento militare e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate disciplinano l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (file .pdf 28) Decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n° 90 (file .pdf 22 Mb)
20 mar 2022 · In particolare, l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 disciplina una serie di ipotesi che meritano trattazione separata. In questo articolo, dello studio degli avvocati Carbutti e Maiella, esperti in diritto militare e in procedure disciplinari, affronteremo quali siano le conseguenze sotto il profilo disciplinare relativamente ad ...
Art. 1393 Codice Ordinamento Militare - Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
agosto scorso, ha sostituito il testo dell’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Tale ultima disposizione prevedeva in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle forze armate: “Art. 1393 - Sospensione del procedimento disciplinare 1.
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12 ott 2021 · L’articolo 1393 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “ Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce oggi infatti che “ il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
27 feb 2022 · In particolare si discute sull'art. 1393 del Codice dell'Ordinamento Militare. Per contattare gli avvocati Carbutti e Maiella invia una mail a studiolegale.cm@hotmail.com oppure contatta via Telefono, WhatsApp o Telegram chiamando il 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti). Sospensione Precauzionale Sanzioni Disciplinari
(1) 1bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.