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  1. 27 mar 2024 · In tema di conclusione del contratto del rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del ...

  2. In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che ...

  3. 4 nov 2013 · Gli artt. 1394 e 1395 c.c., rispettivamente prevedono: a) che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato se il conflitto era conoscibile dal terzo; b) che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un ...

  4. 17 dic 2013 · L’art. 1395 c.c., ai fini dellannullabilità del contratto, prevede una presunzione iuris tantum di conflitto, che può essere superata mediante la prova contraria di una...

    • Sara De Marco
  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1395. (Contratto con se stesso). E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi.

  6. 10 gen 2020 · L’atto con il quale uno degli amministratori di una società assuma se stesso, quale dipendente subordinato della società medesima, non è viziato da nullità assoluta, ma è solo annullabile, su istanza della società, a norma dell’art. 1395 c.c. Detto atto, pertanto, può essere idoneo alla costituzione di quel rapporto di ...

  7. Art. 1395 c.c. (Contratto con se stesso) E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.