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  1. 27 mar 2024 · Il primo comma dell'art. 1415 c.c. intende proteggere, in vista della libera circolazione dei beni, l'affidamento fatto dal terzo acquirente sulla validità del titolo del suo autore e pertanto si applica soltanto in favore di chi acquisti dal titolare apparente sulla base del negozio simulato.

  2. Art. 1415 codice civile: Effetti della simulazione rispetto ai terzi. La simulazione non può essere opposta nè dalle parti contraenti, nè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1415. (Effetti della simulazione rispetto ai terzi). La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

  4. 10 gen 2020 · Il primo comma dell’art. 1415 c.c. intende proteggere, in vista della libera circolazione dei beni, l’affidamento fatto dal terzo acquirente sulla validità del titolo del suo autore e pertanto si applica soltanto in favore di chi acquisti dal titolare apparente sulla base del negozio simulato.

  5. Articoli di legge 1415 c.c. | Giurisprudenza delle imprese. 1415 c.c. – Giurisprudenza delle imprese. hai cercato articoli inArt. 1415 c.c.13 risultati. 1 2 Successivi. 6 Aprile 2023. Tribunale di Milano. Simulazione mediante la conclusione di più negozi collegati. Massima a cura di: Alberto Fantuzzi.

  6. www.altalex.com › documents › altalexpediaSimulazione - Altalex

    29 apr 2016 · L’azione di simulazione. Nozione. Generalità. La simulazione si ha quando le parti, d’accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall’interno volere. I motivi per cui ...

  7. Art. 1415 c.c. (Effetti della simulazione rispetto ai terzi) La simulazione non può essere opposta nè dalle parti contraenti, nè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.