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31 gen 2024 · L'art. 1443 c.c., secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (incombendo al solvens l'onere di provare l'eventuale vantaggio ricevuto dall'incapace e la relativa ...
Stipulato un contratto preliminare, qualora questo sia annullabile per essere stato stipulato da soggetto inabilitato senza l'assistenza del curatore, l'altro contraente, ancorché - eventualmente - abbia già eseguito parzialmente la propria prestazione, può agire a norma dell'art. 1443 c.c. e non certamente con l'azione di responsabilità ...
Art. 1443 — Ripetizione contro il contraente incapace — Avvocato.it. Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione... Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione... Home.
Gennaio 28, 2022 - Art. 1443 - Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace - Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti (1425), questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 1769, 2039, 2041).
Art. 1443. (Ripetizione contro il contraente incapace). Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
12 feb 2020 · L'art. 1443 c.c., - secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio -, si applica anche nel caso in cui il contratto, anzi che essere stato stipulato personalmente dall ...
Art. 1443 c.c. (Ripetizione contro il contraente incapace) Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.